La Federazione
Provinciale di Chieti di Sinistra Ecologia e Libertà esprime
soddisfazione per la sentenza depositata dal TAR de L’Aquila l’11
luglio scorso, che boccia il calendario venatorio accogliendo le
osservazioni delle associazioni ambientaliste.
È l’ennesima brutta
figura dell’Assessore regionale Mauro Febbo che, insieme alla
giunta Chiodi, hanno dimostrato ancora una volta di non aver
capacità di governare l’Abruzzo e di assicurare una corretta
pianificazione nell’interesse dei cittadini e degli operatori del
settore.
La sentenza ha ad oggetto
l’ultimo calendario, quello relativo all’anno 2012-2013,
impugnato dalle associazioni WWF e Animalisti Italiani, entrambe
patrocinate dall’Avv. Michele Pezone, che è stato
candidato sindaco per SEL alle ultime amministrative di
Francavilla al Mare e candidato alla Camera dei Deputati alle ultime
elezioni politiche, da sempre impegnato sul fronte della protezione
dell’ambiente.
Nei giorni scorsi la
stampa regionale aveva già avuto modo di segnalare le sentenze della
Corte Costituzionale e del TAR Abruzzo, rispettivamente depositate il
20 giugno e il 21 giugno 2013, anch’esse destinate a rivoluzionare
l'attività venatoria nella Regione Abruzzo.
In quel caso erano sotto
esame i calendari venatori 2009-2010 e 2010-2011 della regione
Abruzzo, anch’essi oggetto di ricorso da parte delle associazioni
WWF, Animalisti Italiani e Lega per l’Abolizione della Caccia,
tutte patrocinate dall’Avv. Michele Pezone.
Nel ricorso sul
calendario 2010-2011 si contestava, tra l'altro, anche
l'incostituzionalità della norma contenuta nella legge Regionale
10/2004 che riammetteva il cosiddetto “nomadismo venatorio”,
perimetrando un Comparto Unico regionale sulla Migratoria e rendendo
così possibile lo spostamento dei cacciatori da una parte all'altra
dell'Abruzzo.
Il TAR L'Aquila,
giudicando non manifestamente infondata l'eccezione di
costituzionalità sollevata dall’Avv. Pezone, aveva rimesso il caso
davanti alla Corte Costituzionale. Quest'ultima ha sancito che la
Legge Regionale 10/2004 aveva violato le normative nazionali che
regolamentano il prelievo venatorio. La Corte ha ricordato nella
sentenza che uno dei capisaldi della legge nazionale sulla Caccia, la
L. 157/92, è il legame tra cacciatori e territorio attraverso la
perimetrazione di ambiti di caccia di carattere sub-provinciale.
Invece la Regione Abruzzo aveva concesso ai cacciatori per diversi
mesi all'anno di potersi spostare da un capo all'altro della regione,
definita “comparto unico per la migratoria”.
Il TAR di L'Aquila, poi,
con la sentenza del il 21 giugno scorso sul calendario venatorio
2009-2010, ha duramente censurato l'operato della Giunta Regionale,
che aveva varato un calendario venatorio che si distaccava dal parere
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) ampliando i periodi di caccia per diverse specie,
nonostante gli uffici regionali fossero privi dei necessari dati
relativi all'abbondanza e alla distribuzione delle diverse specie in
Abruzzo.
Adesso, con questa nuova
sentenza, il TAR ha accolto le doglianze delle Associazioni WWF e
Animalisti Italiani, relative alla mancanza di un aggiornato piano
faunistico venatorio regionale, con il consequenziale deficit di dati
scientifici sul prelievo e sulla salute delle varie specie
interessate alla caccia, circostanze che non consentono di procedere
serenamente ad effettuare una programmazione venatoria.
Sono state censurate la
preapertura per le specie tortora, merlo, cornacchia grigia e gazza e
le valutazioni sulla cacciabilità di specie in declino acquatiche
(frullino, codone, mestolone, canapiglia e combattente) e terrestri
(quaglia, beccaccia, tortora, allodola) e sulle specie non SPEC
acquatiche (germano reale, alzavola, fischione, folaga, gallinella
d’acqua) e terrestri (torbo bottaccio, tordo sassello, cesena,
colombaccio).
Il TAR L’Aquila ha
anche chiaramente affermato che la Regione ha immotivatamente
disatteso le indicazioni dell’ISPRA in merito all’utilizzo di
munizioni atossiche per la caccia agli ungulati, visto che il piombo
presente nelle munizioni ordinarie determina seri effetti negativi
sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, che
ingeriscono le carni degli animali feriti ed anche sulla salute
umana, in relazione al fatto che i frammenti di piombo – di
dimensioni estremamente ridotte – non possono essere eliminati
durante la macellazione ed il confezionamento delle carni. E tale
discostamento dalle indicazioni dell’ISPRA è ancor più grave
laddove si consideri che il TAR L’Aquila già in precedenza aveva
censurato sul punto il precedente calendario, per cui la Giunta
Regionale – si legge in sentenza – ha agito “in contrasto con
ogni regola di buon andamento, di trasparenza e di motivazione” su
un punto “che involge la (mancata) tutela della salute pubblica
prima ancora delle specie protette”.
IL TAR L’Aquila ha
anche accolto le doglianze delle associazioni in ordine al fatto che
il calendario non è stato sottoposto alla Valutazione di Incidenza
Ambientale per i Siti di Interesse Comunitario e le ZPS della Rete
Natura 2000, cosa che invece doveva essere fatta proprio per
l’assenza di un aggiornato piano faunistico-venatorio regionale.
Allo stesso modo il TAR L’Aquila ha censurato la mancata protezione
dell’orso marsicano nell’intero areale di distribuzione
individuato nell’accordo PATOM (Piano di Azione per la Tutela
dell’Orso Marsicano), ed è noto a tutti quanta sia la sensibilità
anche dell’opinione pubblica verso la protezione di questa specie,
simbolo della nostra Regione.
“Le predette censure
dimostrano la totale insostenibilità del prelievo venatorio attuato
in Abruzzo – ha dichiarato l’Avv. Michele Pezone - e dimostrano
la fondatezza degli incessanti appelli al buon senso e al rispetto
delle leggi inviati dalle associazioni ambientaliste”.
Si apre finalmente una
concreta speranza di salvare la vita a decine di migliaia di animali
finora sacrificati sull’altare di una politica filo venatoria che è
stata sconfessata dalla magistratura.
Nella foto in basso Michele Pezone